Di recente l’avv. Luca Franzese ha ottenuto una sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, che offre un esempio chiaro di applicazione del principio di immodificabilità del titolo esecutivo giudiziale una volta divenuto definitivo.
Il Tribunale ha pertanto rigettato l’opposizione e condannato l’opponente al pagamento delle spese di giudizio.
La decisione è in linea con la giurisprudenza prevalente in materia di opposizione all’esecuzione fondata su titolo giudiziale. Essa riafferma il principio della “non permeabilità” tra giudicato e opposizione, sancendo che la sede esecutiva non può diventare un surrogato dell’impugnazione mancata. Nel contempo, la sentenza offre una chiara applicazione pratica del principio di stabilità del giudicato, tutelando l’effettività del titolo esecutivo e la certezza del diritto. La pronuncia costituisce, anche, un monito per le amministrazioni pubbliche e gli enti strumentali a presidiare tempestivamente la fase monitoria e ad esercitare le difese nel termine di 40 giorni previsto dall’art. 645 c.p.c., poiché ogni inerzia cristallizza definitivamente la legittimazione e l’obbligazione contenute nel decreto ingiuntivo.

