IMPRENDITORE ASSOLTO: NEI REATI TRIBUTARI APPLICABILE LA TENUITA’ DEL FATTO

Il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Castrovillari ha pronunciato una sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto assolvendo un imputato difeso dall’avvocato Luca Franzese, in un caso di indebita compensazione di crediti d’imposta ex art. 10-quater, co. 2, d.lgs. 74/2000. La decisione evidenzia l’efficacia dell’istituto ex art. 131-bis c.p. nei reati tributari, specialmente quando l’importo eccede di poco la soglia di punibilità.

IL FATTO CONTESTATO

L’imputato, titolare di una ditta individuale, è stato accusato di aver utilizzato in compensazione un credito d’imposta derivante da acquisti di beni strumentali, eccedendo la soglia di punibilità, fissata dalla Legge penale in euro 50.000. Il Pubblico Ministero ha richiesto il rinvio a giudizio sulla base di un controllo della Guardia di Finanza che aveva rilevato l’inesistenza del credito per mancato rispetto delle prescrizioni normative.

LA STRATEGIA DIFENSIVA

La difesa dell’avv. Franzese ha invocato sin dall’udienza preliminare l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., argomentando la particolare tenuità del fatto per l’esiguità dello scostamento, lo 0,4% oltre soglia, l’assenza di precedenti penali e la mancanza di dolo intenso, nonché il fatto che si trattasse di un episodio isolato, senza elementi di sistematicità o frode grave.

Tale approccio ha enfatizzato il contesto normativo complesso dei crediti d’imposta, con margini di incertezza interpretativa riconosciuti dalla giurisprudenza. La condotta è stata qualificata come occasionale e di minima offensività, senza danno significativo all’erario.

TENUITA’ NEI REATI TRIBUTARI  

ll Giudice, accogliendo la tesi difensiva, ha applicato l’art. 131-bis c.p., valutando positivamente le modalità della condotta, l’esiguità del danno e l’assenza di abitualità, come previsto dall’art. 13, co. 3-ter, d.lgs. 74/2000 che privilegia lo scostamento dalla soglia di punibilità. La giurisprudenza di legittimità conferma che la tenuità è applicabile quando l’importo è “vicinissimo” alla soglia, senza richiedere abitualità o precedenti specifici. Anche il Tribunale di Castrovillari, dunque, in questo caso esemplifica l’orientamento favorevole post-riforma Cartabia, dove la marginalità quantitativa prevale. Significato Giurisprudenziale La pronuncia del Tribunale di Castrovillari rafforza l’uso della non punibilità nei reati tributari minori, incentivando difese focalizzate su parametri oggettivi come lo scostamento minimo e l’incensuratezza. Simili a Cass. pen. n. 22076/2025, qui l’eccedenza irrisoria ha determinato l’archiviazione anticipata ex art. 425 c.p.p.