REDDITO DI CITTADINANZA, L’OMESSA COMUNICAZIONE DELLA TITOLARITA’ DELLA PARTITA IVA NON E’ REATO, ASSOLUZIONE PERCHE’ IL FATTO NON SUSSITE
Lo ha stabilito il Tribunale di Castrovillari che ha accolto la richiesta dell'avv. Luca Franzese

 

Un recente risultato conseguito dall’avvocato Luca Franzese ha confermato l’importanza di una difesa mirata e documentata, centrata sull’analisi critica degli elementi costitutivi del reato.

Il caso

Il procedimento riguardava l’omissione, nell’istanza di accesso al beneficio, dell’indicazione della titolarità di una partita IVA attiva in regime forfettario. L’accusa sosteneva che tale omissione avesse integrato il reato di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. n. 4/2019, punito con la reclusione da un anno s di 5 anni di reclusione, in quanto funzionale all’ottenimento indebito del sussidio.

La tesi difensiva

La difesa ha dimostrato che, al momento della presentazione della domanda, l’attività d’impresa risultava formalmente avviata ma non aveva ancora generato alcun reddito effettivo. Attraverso la produzione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta relative alla domanda, è stato provato che la situazione economica del richiedente non era alterata dalla mera titolarità della partita IVA.

In altri termini, l’informazione omessa, sebbene tecnicamente dovuta, non era idonea a determinare l’erogazione di un beneficio non spettante o in misura superiore, mancando il requisito della funzionalità dell’omissione ai fini dell’indebito conseguimento della prestazione.

Il principio giurisprudenziale

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 49686 del 2023, ha chiarito che il reato di cui all’art. 7, comma 1, D.L. n. 4/2019 è un reato di pericolo concreto a consumazione anticipata, posto a tutela delle risorse pubbliche. Di conseguenza, integrano il delitto solo le omissioni o le false dichiarazioni funzionali a ottenere un beneficio non spettante o spettante in misura superiore; risultano invece irrilevanti le omissioni prive di incidenza concreta sul diritto alla percezione del Reddito di Cittadinanza.

La decisione

Il Tribunale, sebbene il Pubblico Ministero avesse richiesto comunque la condanna, ha accolto la tesi difensiva, ritenendo che l’omissione contestata non fosse funzionale all’ottenimento indebito del beneficio, essendo la situazione reddituale del richiedente sostanzialmente invariata al momento della domanda. Ne è conseguita l’assoluzione perché il fatto non sussiste, con il riconoscimento che la mera titolarità di una partita IVA, in assenza di redditi effettivamente prodotti, non altera la rappresentazione della situazione economica ai fini dell’accesso alla misura.

Lo Studio Legale Franzese conferma così il proprio impegno nella tutela dei diritti dei propri assistiti, anche nei contesti della giustizia penale economica e tributaria.