Verbale solo riassuntivo, dichiarazioni inutilizzabili. Il Giudice accoglie l’eccezione della difesa: le dichiarazioni della persona offesa vulnerabile andavano videoregistrate. Un principio che tutela la vittima e, insieme, l’imputato
Lo ha stabilito il Tribunale di Castrovillari che ha accolto la richiesta dell'avv. Luca Franzese

 A sollevare la questione è stata l’avvocato Luca Franzese, che ha eccepito la violazione di una regola introdotta dalla recente riforma del processo penale: quando chi rende dichiarazioni alla polizia giudiziaria è una persona in condizione di particolare vulnerabilità, quelle dichiarazioni non possono essere semplicemente riassunte in un verbale cartaceo, ma devono essere documentate integralmente con una registrazione audiovisiva o, quantomeno, fonografica. E’ questo quanto stabilisce l’art 357 comma 3 ter cpp. Una garanzia prevista dalla legge a pena di inutilizzabilità.

Nel caso esaminato la persona offesa era stata ascoltata più volte, ma sempre con la sola verbalizzazione riassuntiva. Nei verbali le era stato prospettato il diritto di chiedere la registrazione, ed ella aveva risposto di non volersene avvalere. Un dettaglio che, secondo la difesa, non cambiava le cose: la rinuncia riguarda un diritto della persona ascoltata, ma non fa venire meno l’obbligo che grava sugli inquirenti di documentare integralmente l’atto quando il dichiarante è vulnerabile.

Il Giudice ha condiviso l’impostazione. Ritenuta la persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità, e constatato che le sue dichiarazioni non erano state documentate come la legge impone né ricorreva alcuna causa che giustificasse l’omissione, ne ha dichiarato l’inutilizzabilità. Quelle dichiarazioni, in altre parole, non potranno essere poste a fondamento della decisione.

IL PUNTO DI DIRITTO

Perché una garanzia della vittima protegge anche l’imputato

La regola nasce per proteggere chi è più fragile: evitare alla vittima di ripetere più volte il racconto di fatti dolorosi e fissarne le parole in modo fedele. Ma la registrazione integrale tutela anche l’imputato, che può confrontarsi con ciò che è stato realmente detto e non con la sintesi che qualcuno ne ha tratto, e serve al giudice, che decide su una prova genuina.

Quando quella documentazione manca, a farne le spese non è “la vittima” o “l’imputato”, ma la qualità della prova. Ecco perché una norma pensata a tutela della persona offesa può tradursi, se disattesa, in un’eccezione vincente per la difesa: tutela della vittima e garanzia dell’accusato non sono forze contrapposte, ma due volti della stessa legalità processuale.

Il rispetto delle forme, che ai profani appare un tecnicismo, è in realtà la prima tutela della sostanza. Un processo che pretende di registrare fedelmente la voce di chi è più fragile è un processo che ha compreso come la verità si costruisca, prima di tutto, con il rigore.