La vicenda trae origine da un controllo stradale nel corso del quale il conducente, sottoposto ad accertamento con etilometro, risultava positivo con un tasso alcolemico rientrante nella fascia intermedia prevista dall’art. 186, comma 2, lett. b) del Codice della Strada. Su richiesta del Pubblico Ministero, il G.I.P. emetteva decreto penale di condanna ex art. 460 c.p.p., applicando una pena pecuniaria (ammenda) e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per sei mesi.
Nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto, l’avvocato Franzese — senza proporre opposizione — depositava, a mezzo di procuratore speciale, istanza di sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, del Codice della Strada.
Il punto giuridico è tutt’altro che scontato. Un primo orientamento della Cassazione (Sez. 1, sent. n. 24055/2015) riteneva che la richiesta di lavoro di pubblica utilità dovesse essere formulata nell’ambito del giudizio di opposizione, e non potesse costituire oggetto di un’autonoma istanza rivolta al G.I.P., ormai spogliatosi dei poteri decisori sul merito. La giurisprudenza successiva e oggi prevalente (Sez. 4, sent. n. 6879/2021, confermata da Cass. n. 07012/2025) ha invece chiarito che il Giudice per le Indagini Preliminari può direttamente sostituire la pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità sulla base della sola istanza dell’imputato, anche in assenza di opposizione.
La ragione risiede nella stessa struttura della norma: l’accesso al lavoro di pubblica utilità è subordinato alla “non opposizione” al decreto, sicché l’istanza con cui l’imputato chiede di accedervi può essere letta come esplicita non opposizione, idonea ad attivare la procedura sostitutiva. Diversamente opinando — costringendo cioè l’imputato a proporre opposizione per poi chiedere il beneficio in giudizio — si esporrebbe la parte al rischio di una pena più alta, con evidente pregiudizio del diritto di difesa ex art. 24 Cost.
Nel caso di specie il G.I.P. disponeva la sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, quantificato in relazione all’importo dell’ammenda, da svolgersi presso il Comune di residenza — previa disponibilità scritta dell’Ente — nella misura di due ore al giorno e comunque non oltre sei ore settimanali, senza pregiudizio per le esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute.
Contestualmente, il Giudice disponeva la sospensione dell’efficacia della sanzione accessoria, consentendo all’interessato di tornare alla guida in pendenza dello svolgimento del lavoro, e delegava i Carabinieri territorialmente competenti alla verifica dell’effettivo adempimento.
Attestato dalle forze dell’ordine il positivo svolgimento del lavoro, senza violazione degli obblighi, il G.I.P., all’esito dell’udienza in camera di consiglio, dichiarava l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, del Codice della Strada e, per l’effetto, riduceva alla metà la sanzione accessoria, applicando la sospensione della patente per tre mesi in luogo dei sei originariamente disposti.
Il risultato è doppiamente favorevole per l’assistito: da un lato la cancellazione del reato, che si estingue senza condanna definitiva; dall’altro il dimezzamento del periodo di sospensione della patente. Il caso conferma come, dinanzi a un decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza, la tempestività e la correttezza dell’impostazione difensiva — entro il perentorio termine di quindici giorni — siano decisive per accedere a un istituto che consente di trasformare una condanna in un percorso di reintegrazione, con benefici concreti e immediati per il cittadino.

