Cos’è. La riabilitazione penale (artt. 178 ss. c.p.) estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna. Chi la ottiene non vede più la condanna nei certificati del casellario giudiziale richiesti dall’interessato, recupera i diritti e le capacità perduti con la condanna e non subisce più gli effetti della condanna ai fini della recidiva.
Quando si può chiedere. Servono tre requisiti (art. 179 c.p.).
- Decorso del termine. Devono essere trascorsi almeno 3 anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è estinta in altro modo. Il termine è di 8 anni per i recidivi nei casi previsti dall’art. 99 c.p. e di 10 anni per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
- Buona condotta. L’interessato deve aver dato prove effettive e costanti di buona condotta. Contano l’attività lavorativa, l’assenza di nuovi procedimenti e la condotta di vita nel suo complesso.
- Adempimento delle obbligazioni civili. Il condannato deve aver risarcito il danno e pagato quanto dovuto in conseguenza del reato. In concreto, il Tribunale di sorveglianza richiede:
- Dichiarazione della persona offesa, da depositare con l’istanza, che attesti di essere stata integralmente ristorata del danno.
- Pagamento delle spese legali della parte civile, per intero e con relativa quietanza.
- Pagamento delle spese di giustizia, cioè le spese processuali e quelle del procedimento dovute allo Stato.
Se l’adempimento è impossibile (persona offesa irreperibile, deceduta o che rifiuta ogni contatto, oppure reale impossibilità economica), l’interessato deve dimostrarlo con documenti. Nel primo caso può servire, ad esempio, l’offerta reale o il deposito della somma; nel secondo, la prova concreta dell’impossibilità di pagare.
Non può ottenere la riabilitazione chi è sottoposto a una misura di sicurezza non revocata.
Come si procede (art. 683 c.p.p.)
- Istanza. Si presenta al Tribunale di sorveglianza competente per territorio.
- Documenti da allegare:
- sentenza di condanna;
- prova dell’avvenuta esecuzione o estinzione della pena;
- certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
- dichiarazione della persona offesa;
- quietanze delle spese della parte civile;
- prova del pagamento delle spese di giustizia;
- documentazione sulla buona condotta (attività lavorativa, referenze).
- Istruttoria. Il Tribunale acquisisce informazioni sulla condotta dell’interessato, anche tramite le forze di polizia, e decide in camera di consiglio con procedimento di sorveglianza.
- Decisione. Il Tribunale decide con ordinanza, ricorribile per cassazione. Se l’istanza è respinta per mancanza di buona condotta, non può essere riproposta prima di due anni. Se manca il termine, può essere riproposta quando questo è maturato.
Perché farsi assistere da un avvocato. Considerato che si tratta di un procedimento complesso è bene farsi asssistere da un legale di fiducia.
Lo Studio legale Franzese è a disposizione per fornire ai propri assistiti tutta la consulenza necessaria.

