NECESSARIA LA QUERELA DEL SINDACO PER PASCOLO ABUSIVO SU TERRENI COMUNALI 

Il Tribunale penale di Castrovillari ha assolto l’imputato dall’accusa di danneggiamento e pascolo abusivo in terreni comunali accogliendo la difesa dell’avv. Luca Franzese
In particolare il Giudice ha assolto l’allevatore dal reato di danneggiamento (art. 635 c.p.) perché il fatto non sussiste, non essendo mai stato provato alcun danno concreto ai terreni comunali o alla vegetazione, ma solo la presenza di capi di bestiame al pascolo. 
Quanto al pascolo abusivo su fondi altrui (art. 636 c.p.), il Giudice ha dichiarato il non luogo a procedere per improcedibilità dell’azione penale, in mancanza della necessaria querela del Comune, essendo il reato espressamente procedibile solo a querela della persona offesa. In atti figurava, infatti, solo il verbale di sommarie informazioni del Sindaco, che si riservava di sporgere denuncia‑querela, senza mai formalizzare una querela idonea a manifestare la volontà di perseguire penalmente l’imputato. 
Il procedimento nasce da segnalazioni di pascoli abusivi in aree demaniali del Comune, coperte da un’ordinanza sindacale che vietava il pascolo di bovini ed altri animali. 
I Carabinieri forestali avevano documentato, tramite foto, la presenza di alcuni bovini riconducibile all’allevamento dell’imputato su terreni comunali, dando avvio al processo per danneggiamento e pascolo abusivo. L’avvocato Franzese, in sede di discussione dinanzi al Giudice per l’udienza preliminare, avendo esperito istanza di abbreviato avverso il Decreto di Giudizio immediato, ha però rilevato che la comunicazione di notizia di reato si limitava a descrivere la presenza non autorizzata degli animali e non attestava alcun effettivo danneggiamento dei terreni o della vegetazione, escludendo così il presupposto oggettivo del reato di danneggiamento. 
Per il reato di pascolo abusivo (art. 636 c.p.), il Tribunale, accogliendo la tesi difensiva, rilevava che il comma 4 della norma, stabilisce che il delitto è punibile a querela della persona offesa. 
Ne deriva che, in assenza di una querela valida del Comune (persona offesa), il Pubblico Ministero non può procedere d’ufficio e il Giudice deve dichiarare la improcedibilità ex art. 129 c.p.p. una volta accertato il difetto della condizione di procedibilità. Nel fascicolo non era presente alcun atto riconducibile a una querela, ma solo le dichiarazioni rese dal Sindaco. 
In sostanza non basta una generica segnalazione o la collaborazione con l’autorità, è necessaria una manifestazione di volontà chiara e qualificata, nei termini richiesti dalla legge, perché il reato possa essere perseguito. 
L’avv. Luca Franzese, difensore di fiducia, ha chiesto l’assoluzione piena dell’imputato, insistendo sia sull’assenza di prova del danneggiamento, sia sulla natura a querela del reato di pascolo abusivo. 
Pur a fronte di una richiesta di condanna del Pubblico Ministero per il solo art. 636 c.p., il Giudice ha fatto proprie le argomentazioni difensive, riconoscendo la totale mancanza di elementi sul danneggiamento e la carenza della querela quale condizione indispensabile per procedere. Il risultato è doppiamente favorevole per l’imputato: assoluzione perché il fatto non sussiste per il danneggiamento, e non luogo a procedere per il pascolo abusivo per difetto della querela.