Il GUP, Giudice per le Udienze Preliminari, presso il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato la nullità del decreto di irreperibilità dell’imputato, accogliendo integralmente la tesi difensiva dell’avv. Luca Franzese.
E’ stata quindi disposta la restituzione degli atti al Pubblico Ministero con la conseguenza che il processo dovrà iniziare da capo.
La vicenda
Tutto ha inizio quando viene emesso l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, da notificare all’indagato.
I carabinieri si sono recati presso l’indirizzo di residenza dello stesso, ma senza successo. Sono risultate vane anche le consultazioni delle banche dati dell’Amministrazione penitenziaria, che non lo hanno individuato come detenuto. A questo punto, il Pubblico Ministero ha emesso un decreto di irreperibilità, a seguito del quale la notifica è stata eseguita solamente al difensore d’ufficio. All’udienza preliminare, però, la parte offesa ha fornito un possibile numero di telefono per rintracciare l’imputato. I carabinieri, quindi, lo hanno contattato, procedendo a notificargli il capo d’imputazione e la data del prosieguo dell’udienza preliminare.
A quella data, è comparso come difensore di fiducia, l’avv. Luca Franzese, che ha subito eccepito la nullità del decreto di irreperibilità, per violazione dell’art. 159 c.p.p.
L’eccezione difensiva
La difesa ha dimostrato che l’imputato ha sempre lavorato regolarmente, presso una ditta non lontana dalla residenza e ha contestato l’omessa ricerca delle forze dell’ordine nel luogo dell’attività lavorativa, così come previsto dall’art. 159 c.p.p., consultabile dalla Polizia Giudiziaria facilmente dalle banche dati, ad esempio, dell’Inps. Le ricerche per l’emissione del decreto di irreperibilità, infatti, devono essere cumulative e non alternative, in tutti i luoghi indicati dalla norma. In difetto, deriva la nullità assoluta del decreto, che si propaga agli atti successivi, viziati dalla grave violazione del diritto di difesa.
Significato della decisione.
Si tratta di una pronuncia giurisprudenziale importante, che ribadisce la salvaguardia del diritto di difesa in tutte le fasi processuali, inclusi gli atti fondamentali come l’avviso di conclusione delle indagini, la comunicazione del capo d’imputazione e l’avviso di garanzia. La Polizia giudiziaria ha il dovere di effettuare le ricerche dell’indagato, in modo scrupoloso, in piena osservanza del dettato dell’art 159 c.p.p. , prima di mettere un verbale di vane ricerche, presupposto del decreto di irreperibilità.

